Rassegna Stampa

Detrazioni sulle pensioni: comunicazione all'INPS dal 15.10

Con il messaggio 3783 del 19 ottobre 2022 l'INPS ha ricordato che come ogni anno i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito,(articolo 13 del T.U.I.R.), perché titolari di redditi diversi, non conosciuti dall'Istituto previdenziale,  sono tenuti a darne comunicazione all’Inps.

A questo fine le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it. 

Il messaggio specifica che a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile  l'invio delle suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023. 

Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta  sulla base del reddito erogato nell'anno di riferimento.

In sostanza se non viene fatta la comunicazione  coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici  si vedranno applicare  aliquote fiscali inferiori  e detrazioni  non dovute  ma al momento della richiarazione saranno le maggiori imposte saranno ricalcolate .

  • Ricordiamo che il  Dpr 917/1986 prevede le seguenti detrazioni dall'imposta lorda sulle pensioni:
    - 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettiva non può essere inferiore a 713 euro;
    - 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
     - 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
 
Fonte: Inps

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