Rassegna Stampa

Deposito commerciale prodotti energetici: i requisiti per il rilascio della licenza

Con Determinazione n 426358 del 15 novembre 2021 le Dogane in diretta esecuzione dell’articolo 25, comma 6-ter, del TUA, stabiliscono al livello operativo le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimentano benzina e gasolio usato come carburante.

Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 5 e 6, e dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA è presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della medesima perdurante l’attività del deposito.

Criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio

Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA, la licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell’UD (Unità doganale competente per territorio) competente del rispetto, da parte del richiedente licenza, dei criteri generali indicati 

Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell’impianto, in quanto soggetto responsabile dell’adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari. 

Ai fini della sussistenza della capacità di conduzione del deposito, il richiedente licenza comprova l’idoneità alla gestione mediante: 

a) la composizione della compagine sociale e l’assetto organizzativo della struttura aziendale; 

b) la disponibilità e la funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del relativo sistema contabile anche per la gestione dei depositanti; 

c) la capacità tecnico-professionale; 

d) la disponibilità di struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti.

Ai fini della sussistenza della capacità economico-finanziaria, il richiedente licenza comprova, altresì, l’idoneità alla gestione mediante: 

a) la solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria, desunta dai documenti contabili, in riferimento all’attività svolta o che si intende svolgere; 

b) la sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito; 

c) l’affidabilità fiscale della propria catena di approvvigionamento. 

Il richiedente licenza è, altresì, tenuto all’osservanza di tutte le altre norme prescritte per l’esercizio del deposito di oli minerali ed all’acquisizione dei relativi atti, preliminari al rilascio della licenza.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della determinazione doganale.

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