Rassegna Stampa

Crisi d'impresa: dal 15 luglio il professionista può trattare sul compenso

Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa con novità per i compensi dei professionisti incaricati di affiancare l'imprenditore nella risoluzione della crisi aziendale.

Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 per l'entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ossia il D.Lgs. n. 14/2019. Il D.Lgs. n. 83/2022 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

Tra le novità di rilievo entrata ora in vigore vi è la trattabilità del compenso dei professionisti. 

In particolare, l'art 25 ter che prevedeva prima che il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria ora prevede quanto segue: "Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento

b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall’1,00 all’1,50 per cento

c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento

d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento

e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento

f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento

g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento

h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0.005 allo 0,002 per cento

Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio".

In sintesi sono state sostituite le percentuali fisse con degli intervalli all’interno dei quali le parti dovranno accordarsi tenendo conto «dell’opera prestata, della complessità, del contributo dato alla negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative». 

E' bene sottolineare che le nuove regole si applicano a tutte le liquidazioni disposte dal 15 luglio anche se le composizioni negoziate sono iniziate prima.

Se le parti non raggiungono un accordo, il compenso sarà stabilito dalla commissione che ha nominato l’esperto.

Inoltre, novità sulle regole per individuare l’attivo da considerare se gli ultimi tre bilanci non sono disponibili sarà la loro media la base di calcolo per il compenso dell’esperto.

E' bene specificare che gli importi dei compensi non potranno scendere sotto i 4.000 euro o superare i 400.000. 

Nel caso in cui la composizione negoziata non si avviva perché l’imprenditor non si presenta o quando, dopo il primo incontro, ne viene disposta l’archiviazione, il compenso è stabilito in misura fissa, pari a 500 euro.

 
Fonte: Il Sole 24 Ore

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