Il Decreto sulle criptovalute emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze prevede ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) le modalità e la tempistica con cui
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
In particolare, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.
L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Criptovalute: come iscriversi nella sezione speciale del registro OAM per le attività di criptovalute
Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter.
L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro.
I prestatori di tali servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgono l’attività, effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data.
In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo.
La comunicazione è effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La comunicazione contiene:
- a) per le persone fisiche:
- 1) il cognome e il nome;
- 2) il luogo e la data di nascita;
- 3) la cittadinanza;
- 4) il codice fiscale, ove assegnato;
- 5) gli estremi del documento di identificazione;
- 6) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
- 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- 8) l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
- 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
- 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- 1) la denominazione sociale;
- 2) la natura giuridica del soggetto;
- 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
- 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
- 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
- 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- 8)l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
- 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
- 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.