Rassegna Stampa

Credito d'imposta ZES e bonus Mezzogiorno: novità del PNRR2 e nuovo modello dal 07.06

L’articolo 37 del Decreto PNRR 2, oltre ad introdurre una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali, ha previsto l'estensione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes), all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti.

Vengono inoltre stanziate risorse per lo sviluppo industriale delle ZES, e si prevede l’emanazione di un apposito DPCM che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

Credito d’imposta investimenti effettuati dalle imprese ubicate nelle ZES

Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, il Decreto Mezzogiorno (Dl del 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni) ha istituito le Zone economiche speciali, e potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).

L'articolo 5 del suddetto decreto suddetto (da ultimo modificato dall’articolo 57 del decreto legge n. 77 del 2021) attribuisce alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del Mezzogiorno:

  • Abruzzo,
  • Calabria, 
  • Campania, 
  • Ionica interregionale (Puglia-Basilicata), 
  • Adriatica interregionale (Puglia-Molise), 
  • Sicilia Orientale,
  • Sicilia Occidentale,

commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti.

Con la recente disposizione introdotta dal PNRR 2, viene di fatto ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, modificando così l'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 che prevedeva che il credito d’imposta fosse fruibile per il solo acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa al decreto, la recente disposizione intende chiarire i dubbi emersi in fase applicativa relativamente agli investimenti aventi ad oggetto gli “immobili”includendo anche l’acquisto di “terreni” e precisando che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti eseguiti anche non cumulativamente.

E' utile ricordare che anche il decreto legge n. 77 del 2021 aveva già precedentemente modificato la disciplina di tale beneficio:

  • aumentando da 50 milioni a 100 milioni di euro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui viene commisurato il credito d’imposta previsto
  • esteso tale credito all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Infine, la proroga del credito d'imposta al 31 dicembre 2022 con la legge di bilancio 2020.

Ricordiamo che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito. Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.

Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite consultabili all'indirizzo http://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.

Come fare per beneficiare del credito d'imposta investimenti nelle ZES

Per beneficiare dei crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno e nelle ZES è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, utilizzando il modello CIM17, modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2022.

La versione aggiornata del modello di comunicazione e del relativo prodotto di compilazione è utilizzabile dal 7 giugno 2022, e recepisce le ultime modifiche normative accogliendo un nuovo riquadro nel quadro B per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 

Fino al 6 giugno 2022, per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021 nel Mezzogiorno e nelle (ZES), nonché per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020 nei comuni del sisma del Centro-Italia, deve essere utilizzata la precedente versione del modello di comunicazione CIM17 approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 ottobre 2021.

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