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In data 21 giugno è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022. In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese del comparto turistico. In particolare alle:
è riconosciuto un credito di imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:
L’articolo 22 richiama i soggetti proprietari degli immobili precisando che gli stessi debbano essere anche i gestori diretti dell’attività. Questo aspetto potrà generare dubbi sulla spettanza del credito per diversi soggetti, ad esempio ci si domanda la posizione di un socio proprietario dell’immobile di una società di persone che gestisce l’attività nello stesso immobile. Le società di persone sono prive di personalità giuridica per cui in questo caso ci sarebbe coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività con relativa spettanza del credito di imposta. verosimilmente si saranno chiarimenti in merito. Si precisa, inoltre che, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le disposizioni di cui si tratta si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche (l'autorizzazione è arriva in data 21 giugno). Concludendo, per questo bonus gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione; e le modalità i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. |
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