È stato pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria il DPCM 30 novembre 2021 contenente l'elenco dei beneficiari, per il 2021, del c.d. "bonus edicole".
Consulta qui il decreto e l'elenco dei beneficiari
In particolare, per ciascun beneficiario vengono indicati:
• l'importo spettante;
• il relativo codice COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si rammenta che tale credito d'imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, è riconosciuto:
• agli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali /riviste / periodici;
• alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.
Ricordiamo che dal 1° al 30 settembre 2021 è stato possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2021 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. A ricordare questa scadenza ci pensa il comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Tax credit edicole: presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate
- dal titolare o
- dal legale rappresentante dell'impresa
esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it
Il portale è accessibile, previa autenticazione via
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d’Identità Elettronica (CIE),
dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".
Tax credit edicole 2021: novità per l'agevolazione
La misura agevolativa di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, con alcune modifiche, per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni bis”) ha introdotto le seguenti modifiche:
- la platea dei destinatari. Per gli anni 2021 e 2022, possono accedere al beneficio :
- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
- Le spese ammesse all’agevolazione. Per gli anni 2021 e 2022 sono state aggiunte alle spese cui è parametrato il credito anche gli importi pagati nell’anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
Si ricorda che resta ferma la misura massima dell’agevolazione, stabilita - come per l’anno 2020 - in euro 4.000.
Anche per gli anni 2021 e 2022 le domande di ammissione potranno essere presentate, come per gli anni precedenti, dal 1° al 30 settembre di ciascun anno.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda
- consultare il manuale utente della procedura oppure
- contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Tax credit edicole 2021 e codice tributo per F24
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 107/E del 2019.