Il DL Aiuti ter approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2022 con l'art 39 ancora in bozza proroga di un mese il termine per presentare la richiesta di riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo spostandolo dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 Ricordiamo che l'agenzia delle entrate in data 14 luglio ha aperto il canale telematico che insieme al software di controllo consentirà di presentare online la richiesta di riversamento spontaneo entro il 30 settembre 2022 (termine ora prorogato al 31 ottobre) dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione. Ricordiamo che il Provvedimento del 1 giugno ha disposto le regole per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di cui si tratta: SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI In merito al canale telematico, l'Agenzia specifica che la versione software: 1.0.0 del 14/07/2022 è disponibile sul sito cliccando qui. Viene anche sottolineato che le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli. Ricordiamo inoltre che con la Risoluzione n 34 del 5 luglio sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. L'importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il:
senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Leggi anche Credito d'imposta ricerca e sviluppo: le specifiche tecniche per regolarizzare l'indebito) In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. Dunque, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata. In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
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