Rassegna Stampa

Contributo extraprofitti imprese energetiche al 25%: prima rata entro il 30 giugno

Per l'anno 2022, il contributo straordinario dovuto dalle imprese esercenti in Italia le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (c.d. imposta sugli extraprofitti introdotta inizialmente con il D.L. n. 21/2022), sale al 25% (in luogo del 10%) dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). 

E' quanto prevede l'articolo 55 del Decreto Aiuti n. 50/2022 che ne estende anche il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022.

Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:

  • un acconto del 40% entro il 30 giugno 2022
  • e il saldo entro il 30 novembre 2022.

La base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto, sarà pertanto costituita dall’incremento:

  • del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive al netto dell’IVA, riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 (anziché al 31 marzo 2022), 
  • rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - al 30 aprile 2021.

Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l’importo, al netto dell’IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Soggetti obbligati al versamento del contributo extraprofitti

L’imposta si applica ai soggetti esercenti in Italia le attività di:

  • produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
  • produzione di gas metano;
  • estrazione di gas naturale;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono esclusi i soggetti che:

  • conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro 
  • o, comunque, inferiore al 10 per cento.

Nel comunicato, pubblicato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, a seguito dell'audizione avvenuta il 30 maggio presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, riunite in seduta congiunta per l’esame del DDL di conversione del DL 50/22, si legge che le imprese nei settori interessati dal contributo straordinario sono poco meno di 11.000 e rappresentano poco più dell’1% del totale delle società di capitali non finanziarie (circa 980.000 imprese). Nonostante la presenza di molte piccole imprese nel settore (oltre il 98%), le imprese medio-grandi rappresentavano nel 2019 oltre l’80 e il 70 per cento rispettivamente del fatturato e del valore aggiunto e oltre il 50 per cento del complesso della base imponibile Ires e IRAP.

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