Nelle dichiarazioni dei redditi 2022, riferite all'anno di imposta 2021, è possibile beneficiare della detrazione per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea. In particolare, la legge di bilancio 2008 (art. 1, comma 77, legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha modificato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.
Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
L’INPS, con circolare dell’11 marzo 2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti “inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Se i contributi sono versati a favore
- degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi.
- di soggetti iscritti, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Riscatto laurea: tracciabilità dei pagamenti
Attenzione va prestata al fatto che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante
- prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito,
- estratto conto,
- copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA
Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Come indicato dall'Ageniza delle Entrate devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 32