L'Inps ha fornito nella circolare n.22 del 8.2.2022 le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022 da Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione speciale IVS dell'INPS.
Gestione artigiani e commercianti: aliquote e novità 2022
L’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali per l' indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale )garantito a chi non ha i requisiti per la pensione di vecchiaia). Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,48% di cui:
- lo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale che garantisce il pagamento degli indennizzi
- lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
Il contributo per le prestazioni di maternità 2022 resta ancora stabilito nella misura di € 0,62 mensili.
Aliquote e minimi contributivi 2022
Le aliquote per il 2022 risultano come segue:
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Scaglione di reddito
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Artigiani
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Commercianti
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
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fino a € 48.279,00
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24%
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24,48%
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superiore a € 48.279,00
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25%
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25,48%
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
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fino a € 48.279,00
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22,80%
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23,28%
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superiore a € 48.279,00
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23,80%
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24,28%
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ll contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che per il 2022 è pari a € 48.279,00.
I CONTRIBUTI MINIMI risultano come segue:
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Artigiani
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Commercianti
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
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€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)
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€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
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€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)
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€ 3.587,29 (3.788,81 IVS + 7,44 maternità)
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Artigiani e commercianti massimali di reddito 2022
Il massimale di reddito annuo 2022 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 33.186,00).
Infatti in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Regime contributivo agevolato forfettari: scadenze
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia .
Da sottolineare che:
- i soggetti che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
- I soggetti, che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione
Modalità di versamento contributi artigiani e commercianti 2022
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24 come seguen
1 - per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito alle scadenze seguenti:
- 16 maggio 2022,
- 22 agosto 2022,
- 16 novembre 2022
- 16 febbraio 2023.
2- Vanno versati invece solitamente entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo dell'anno precedente primo acconto e secondo acconto dell'anno in corso.
3 - Inoltre, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli sul reddito eccedente, a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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