Il prossimo 16 marzo scade il termine di presentazione della Certificazione Unica 2023.
A causa delle novità introdotte dal 1 marzo 2022 relativamente all'assegno unico universale, occorre evidenziare cosa cambia e cosa resta invariato nella compilazione della Certificazione Unica da presentare entro il prossimo 16 marzo e relativa al 2022.
Nel dettaglio, ricordiamo che il DLgs. 230/2021 dal 1 marzo 2022:
- ha introdotto l’assegno unico e universale
- e modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR.
In particolare:
- sono terminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
- ed è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR.
Per ulteriori dettagli sulle novità della CU/2023 leggi anche: Certificazione Unica 2023: disponibile il software di compilazione.
Vediamo come l'assegno unico incide sulla compilazione della CU/2023
Certificazione Unica 2023: le novità per le detrazioni per i figli
In seguito all’introduzione dell’assegno unico universale per i figli nel prospetto «Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico», della CU/2023 sono richiesti:
- nella colonna 9, il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell’articolo 12 del Tuir,
- nella colonna 10, il numero di mesi, a partire da marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.
Rispetto al modello dello scorso anno NON cambiano i campi:
- 362 “Detrazioni per carichi di famiglia”, dove va indicato l’importo totale delle detrazioni spettanti per coniuge e familiari a carico ex art. 12 comma 1 del TUIR.
- 363 “Detrazioni per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo delle detrazioni di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché di quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, e di quelle previste da altre disposizioni normative (tale detrazione è riconosciuta per i soli mesi di gennaio e febbraio);
- 364 “Credito riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta ex art. 12 comma 3 del TUIR relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis che non ha trovato capienza;
- 365 “Credito non riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo del credito di cui all’art. 12 comma 3 del TUIR, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, che non è stato riconosciuto.
Concludendo, può essere utile segnalare che, nel caso in cui, il sostituto d’imposta, prima del 16 marzo, volesse:
- annullare una Certificazione Unica già presentata, può predisporne una nuova, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio.
- sostituire una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.