Oggi 31 agosto, con comunicato stampa, il MEF Ministero delle finanze informa della ulteriore proroga al 5 ottobre delle misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione
In attesa del testo del nuovo decreto si ricorda che era stato pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il decreto 19 luglio 2022 con la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. Leggiamo i dettagli del precedente provvedimento.
Si prevedeva che, a decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:
- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 1° settembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis de testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.