Rassegna Stampa

Caro carburanti: prorogato al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi su benzina e gasolio

 

Con comunicato stampa di oggi 13 settembre il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, annunciano la firma del Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. 

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Un precedente provvedimento aveva già prorogato fino al 5 ottobre.

In attesa del testo del nuovo decreto si ricorda che era stato pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il decreto 19 luglio 2022 con la riduzione delle imposte su taluni  prodotti  energetici  usati  come carburanti. Leggiamo i dettagli del precedente provvedimento.

Si prevedeva che, a decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022 (attualmente prorogato al 15 ottobre 2022):

  • a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e successive modificazioni,   dei   sotto   indicati   prodotti   sono rideterminate nelle seguenti misure:
    • 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
    • 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;
    • 3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
    • 4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;
  •  b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022  al  21 agosto 2022.

Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il  1°  settembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis de testo  unico  ovvero  per  via  telematica,  i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti  nei  serbatoi  dei  relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022. 

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