Pubblicato in GU n 244 del 18 ottobre 2022 il Decreto 30 giugno con le regole per il Buono patente autotrasporto. In particolare, il decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto» di cui al «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Il fondo ha dotazione pari:
Buono patenti autotrasporto: a chi spetta e come fare per averloIl fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:
Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF. L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei. Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario. Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso. In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della nuova richiesta di emissione. Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari. In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole. Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo. Buono patenti autotrasporto: quali spese copreIl buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo: a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada; b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada. |
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