Rassegna Stampa

Bonus teatro e spettacoli: via alle comunicazioni dal 14 ottobre e fino al 15 novembre

Bonus teatro e spettacoli

Con comunicato stampa di ieri l'agenzia delle entrate informa che è stato firmato il Provvedimento dell'11 ottobre 2021 con i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus teatro e spettacoli.

In particolare, viene predisposto il modello per la comunicazione delle spese ammissibili che potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. 

Attenzione va prestata al fatto che la percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021. 

Ricordiamo che con il bonus teatro e spettacoli, introdotto dal Dl Sostegni, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. 

Beneficiari del bonus teatro e spettacoli

In favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è riconosciuto un credito di imposta a condizioni che:

  • abbiano subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019,
  • il credito di imposta è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020,
  • spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Attenzione va prestata al fatto che per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con determinazione della percentuale di cui sopra. 

 

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