Rassegna Stampa

Bonus teatro e spettacoli: le domande entro il 15.11. Ecco le istruzioni delle Entrate

Con comunicato stampa di ieri 10 novembre le Entrate annunciano la Circolare n 14/E sul Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

In particolare si forniscono istruzioni:

  • su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, 
  • sui requisiti da rispettare
  • sulle tipologie di spese ammissibili.

Bonus teatro e spettacoli: a chi spetta e per quali attività

In favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è riconosciuto un credito di imposta a condizioni che:

  • abbiano subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019,
  • il credito di imposta è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020,
  • spetta anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Attenzione va prestata al fatto che per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con determinazione della percentuale di spettanza. 

Come chiarito dalla Circolare n 14/E il credito d’imposta può essere utilizzato oltre che dalle imprese residenti, anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. 

Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente:

  • il teatro,
  • la musica, inclusa la lirica, 
  • la danza, 
  • le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. 

Possono inoltre beneficiare del contributo:

  • sia gli enti commerciali,
  • sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Bonus teatro e spettacoli: presenta la domanda

Il bonus può essere richiesto dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 con il modello, approvato con il Provvedimento dell'11 ottobre 2021da inviare esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. 

La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021. 

Bonus teatro e spettacoli: per quali spese spetta

La circolare 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. 

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • i costi per il personale, 
  • i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove), 
  • la pubblicità, 
  • la formazione, 
  • i trasferimenti, 
  • ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti.

Una serie di esempi è contenuta nella tabella dei costi ammissibili allegata alla circolare

 

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