Rassegna Stampa

Bonus Pubblicità 2022: entro il 31 marzo invio della domanda di prenotazione

Scade il 31 marzo 2022 il termine entro il quale, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, possono inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali” realizzati o da realizzare nel 2022 (c.d. Bonus Pubblicità).

Si tratta di una sorta di prenotazione delle risorse che contiene i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato (2022).

La domanda potrà essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con:

  • Spid
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • Cartà di identità elettronica (CIE)
  • entratel e fisconline

direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. o tramite gli intermediari abilitati.

Scarica il modello con le relative istruzioni

Misura del credito d'imposta (bonus pubblicità)

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso: nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Dal 1 al 31 gennaio 2023 (salvo modifiche dei termini) i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati nel 2022 con dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

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