Rassegna Stampa

Bonus edilizi: nuovo modello di cessione del credito e sconto in fattura

L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità previste dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, DL n. 34/2020, recentemente introdotto dal decreto antifrode n. 157/2021, ha provveduto all'aggiornamento del modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
  • efficienza energetica, 
  • rischio sismico,
  • impianti fotovoltaici 
  • e colonnine di ricarica.

Scarica qui il nuovo modello di opzione cessione o sconto

In particolare, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121, prevede che per tutti gli interventi sopra elencati, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. 

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità 
  • oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario, e in quest'ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate 
  • oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,

entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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