Con Circolare n 12/E del 14 ottobre le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai requisiti necessari ai fini del Bonus casa under 36. Il bonus casa under 36 spetta:
Il documento di prassi ha fornito vari chiarimenti in merito alla agevolazione di cui si tratta. Tra gli altri, ne è stato fornito uno in merito all'ISEE quale requisito soggettivo previsto dall'art 64 comma 6 del DL /3/2021. Nella circolare si evidenzia, che il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito, perciò esso deve essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore o contestuale all’atto. Bonus under 36, possibile ISEE ordinario o correnteL'ISEE corrente è aggiornato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali degli ultimi 12 mesi; pertanto, è calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla presentazione della Dsu. In particolare, l’ISEE corrente può essere richiesto dal contribuente, ai sensi, dell’articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 147 del 2017, qualora si sia verificata una delle seguenti fattispecie: - la sospensione, la riduzione o la perdita dell’attività lavorativa; - l’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari; - una diminuzione superiore al 25 per cento del reddito familiare complessivo (rispetto all’ISEE ordinario); - una diminuzione superiore al 20 per cento della situazione patrimoniale (rispetto all’ISEE ordinario)9 . Si evidenzia che l’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nella situazione occupazionale oppure nella fruizione del trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario, l’Isee corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalle variazioni. Concludendo la circolare specifica che il requisito ISEE, sebbene testualmente previsto soltanto nel comma 6 del richiamato articolo 64 del Decreto Sostegni bis, è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA, in virtù dell’espresso rinvio al comma 6 operato dal comma 7 del medesimo articolo e in coerenza con la ratio agevolativa della norma stessa |
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