Rassegna Stampa

Bonus carburante autotrasportatori: le domande dal 12 settembre

 

Con comunicato del 3 settembre il Ministero delle infrastrutture informa che dal 12 settembre e per trenta giorni sarà attiva la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per consentire agli autotrasportatori di presentare richiesta per usufruire del credito di imposta previsto dal governo per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina. Leggi anche: Credito di Imposta carburanti per gli autotrasportatori: le modalità per l'erogazione

Inoltre, in data 1 settembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture in collaborazione con l'ADM Agenzia delle Dogane ha pubblicato il documento n 3 di FAQ relative al credito di imposta gasolio per autotrasportatori. (Scarica qui il pdf con i chiarimenti sul bonus autotrasportatori).

Attenzione al fatto che, il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Bonus carburanti autotrasportatori: i requisiti

Ricordiamo che l'art 3 del DL n 50/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ha previsto per le imprese 

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
  • esercenti le attività di trasporto
  • un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio
    • impiegato dai medesimi soggetti; 
    • in veicoli di categoria euro 5 o superiore; 
    • utilizzati per l'esercizio delle predette attività; 
    • al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
    • comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 

Si specifica che il credito d'imposta: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non applica i limiti sulla compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi; 
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
 

 

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