Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, del Governo Meloni ha riproposto l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa della forte inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
Riepiloghiamo di seguito beneficiari e caratteristiche
AGGIORNAMENTO 22.2.2023
Un emendamento alla legge di conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali (v. ultimo paragrafo).
Bonus carburante 200 euro 2023: in sintesi
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti
Possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione benzina gas metano, gpl gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore
Possono sostituire i premi di risultato ( se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato)
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: ultimi chiarimenti
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l'Agenza delle entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera a gennaio 2023 ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.
Nell'audizione parlamentare non è stato chiarito esplicitamente invece se i beneficiari siano solo i lavoratori subordinati o anche i collaboratori e amministratori con redditi assimilati al lavoro dipendente. La citata circolare 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso queste ultime categorie, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.
Bonus benzina e contribuzione INPS: la novità del Milleproroghe
In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato con l'aggiunta di un ulteriore specificazione: dopo il primo periodo è inserito il seguente: " L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"
La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate e questa lettura sarebbe confortata dal fatto che la relazione tecnica non registra variazioni in diminuzione nelle entrate contributive in riferimento all'articolo .
Di norma invece secondo il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 con rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito si riflette anche sulla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale. Così è stato per il bonus carburante 2022, come confermato dalla circolare di istruzioni INPS.
La novità se confermata dalla approvazione definitiva della legge di conversione, prevista entro il 1 marzo, diminuirà sensibilmente la convenienza del bonus che dovrà scontare piu del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro.
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