Con Provvedimento n 34545 del 6 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello 730/2023 con le relative istruzioni.
Attenzione al fatto che, la dichiarazione andrà presentata entro il 30 settembre, che per quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023 :
Nelle istruzioni al modello, come sempre vengono sintetizzate le principali novità per l'anno d'imposta, e per quest'anno, tra le altre, fa il suo debutto la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Per approfondimenti leggi anche Eliminazione barriere architettoniche: proroga al 31 dicembre 2025
Dal 1° gennaio 2022, infatti, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio da indicare nella sezione III.A del quadro E della dichiarazione.
Detrazione spese eliminazione barriere architettoniche: come indicarle nel 730/2023
Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2023, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”.
In particolare, nella colonna 2 dei righi E41-E43 devono essere indicati i codici “21” o “22” che riguardano, rispettivamente:
- gli interventi effettuati su edifici unifamiliari
- o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno oppure gli edifici composti da più unità immobiliari
Ricordiamo che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.
Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Attenzione al fatto che, qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere:
- se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento,
- oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Ricordiamo che può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).