Con Provvedimento n. 94779 del 24 marzo le Entrate fissano la percentuale per il credito di imposta per le spese per l'attività fisica adattata. Nel dettaglio la percentuale è pari al 97,5838 per cento. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Il provvedimento specifica che, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell’importo del credito richiesto. Bonus attività fisica adattata: riepilogo delle regoleDal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2023 era possibile inviare telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata. Con Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata. Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF del 5 maggio 2022 si fissano le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI L’agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. L’attività può essere esercitata:
Con il provvedimento è approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni. I beneficiari inviano direttamente l’Istanza esclusivamente con modalità telematiche, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L'invio deva avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nello stesso periodo su indicato è possibile: a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. La percentuale sarà ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100%. |
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