Con l'art. 5 del Decreto Legge n 4 noto come Decreto Sostegni Ter pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio 2022 si prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Nello specifico, il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Si sottolinea che anche questa misura, come altre inserite dai provvedimenti emergenziali, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
Al fine di usufruire del credito di imposta, gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti:
- dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»
- dalla Sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.
Le modalità i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Sostegni ter (27 gennaio 2022).