Con Circolare n 17/E del 3 dicembre con oggetto "Riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano" le Entrate forniscono chiarimenti sul decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171. Leggi anche Aumento delle bollette 2021: in Gazzetta il nuovo decreto
Il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi:
- l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
- la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
- la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
- la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).
Con la circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale.
Riduzione dell'aliquota IVA al 5% sulle bollette di gas
L'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021 stabilisce che: «In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».
La disposizione in commento, in sostanza, riduce temporaneamente al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per 5 combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a tal fine, all’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle accise - TUA.
L’aliquota IVA del 5 per cento è, quindi, applicabile, seppure in via temporanea
- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento,
- sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.
Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 26 ricomprende negli usi civili «anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili».
Per quanto concerne gli usi industriali, il comma 3 ricomprende in questi ultimi «gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti».
Validità temporale della riduzione dell'aliquota IVA al 5%
L’agevolazione, come chiarito dalla circolare, trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
La disciplina ordinariamente vigente, trova applicazione in relazione al gas metano somministrato:
- fino al 30 settembre 2021
- e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.