La Società Semplice costituisce la forma più elementare di società di persone.
Caratterizzante della Società Semplice è che l’oggetto sociale deve essere di attività economiche non commerciali, pertanto trova applicazione principalmente in attività agricole, esercizio di professioni intellettuali, esercizio di attività sportive dilettantistiche o gestione di proprietà mobiliari e immobiliari.
Caratteristiche Principali
- La Società Semplice ha un’autonomia patrimoniale imperfetta: tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie se non specificato diversamente nell’atto costitutivo.
- La società non è soggetta a fallimento.
- Non è prevista l’assemblea dei soci. Per modifiche dell’atto costitutivo, del contratto di società o dei patti di società è necessario il consenso unanime dei soci (tranne diversa descrizione nell’atto costitutivo).
- Non producono reddito d’impresa, ma redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitali. Va comunque effettuata una dichiarazione dei redditi per la determinazione del reddito d’esercizio.
- I redditi derivati dalla Società vengono sommati alle altre tipologie di reddito dei singoli soci e soggetti alle imposte in conseguenza.
Come si costituisce una Società Semplice
La costituzione di una Società Semplice prevede la stipulazione di un atto costitutivo autentificato, il quale non prevede particolari formalità fatta eccezione per quelle che riguardano i beni conferiti (art. 2721, 2729, 1350 del Codice civile).
Entro 30 giorni, la società va iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza territoriale in una sezione speciale apposita, la cui funzione è di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Deve essere aperto un conto corrente dove i soci possono effettuare i conferimenti in denaro.
Per la costituzione non è necessario un capitale minimo. È presente, tuttavia, l’obbligo di conferimento ai fini dell’acquisizione del titolo di socio.
La negoziazione per il conferimento di beni, per legge, non segue alcuna limitazione di autonomia a differenza delle società di capitali. È quindi possibile conferire ogni entità, bene o servizio valutabile economicamente.
I conferimenti possono essere: denaro, crediti, beni mobili o immobili, attività lavorativa per la società (socio d’opera) e aziende di cui si è proprietari o di cui di gode (anche aventi debiti).
Amministrazione di una Società Semplice
La Società Semplice possiede una notevole flessibilità nella regolamentazione e quindi nella sua gestione.
Di base, ogni socio che ha responsabilità illimitata, è amministratore della società (Art. 2257 del Codice civile). Ne risulta un’amministrazione in via disgiunta dei singoli soci amministratori, che prevede che ogni socio può compiere qualunque azione che rientri nell’oggetto sociale senza che vi sia un consenso degli altri soci. Prima che una qualsiasi operazione sia compiuta, i soci hanno il diritto di opposizione che permette una decisione per maggioranza (la maggioranza è calcolata in funzione della parte attribuita a ciascun socio sull’utile e non sul numero di persone).
È possibile mediante specificazione nell’atto costitutivo o successive modifiche, utilizzare un modello di amministrazione congiuntiva, che può essere:
- Amministrazione congiuntiva all’unanimità, dove è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per compiere operazioni.
- Amministrazione congiuntiva a maggioranza, dove è necessaria la maggioranza dei soci amministratori per compiere operazioni.
È prevista la possibilità di usare in modo combinato amministrazione congiuntiva e disgiuntiva.
I diritti e doveri dei soci si possono riassumere in:
- Partecipazione alla gestione sociale
- Voto
- Controllo dell’operato degli amministratori
- Diritto agli utili, attraverso l’approvazione del rendiconto, atto con cui il socio acquisisce il diritto di partecipazione agli utili. Tale partecipazione segue la ripartizione indicata nei patti sociali, o qualora non vi fosse indicata segue la proporzionalità tra i conferimenti eseguiti dai soci. Qualora non fosse possibile attribuire una “quantificazione” dei conferimenti, si procede con una divisione egualitaria dell’utile.
- Diritto alla liquidazione della quota
- Obbligo del conferimento
- Divieta di servirsi di beni sociali per fini personali
Scioglimento di una Società Semplice
La Società Semplice può essere sciolta per uno dei seguenti motivi: per decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo, per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di raggiungerlo, per volontà dei soci, perché viene meno la pluralità dei soci e non viene ricostituita entro 6 mesi o per fattori previsti nel contratto sociale.
Può essere nominato un liquidatore che si occuperà di provvedere a riscuotere i crediti, pagare i debiti, liquidare la società e ripartire il patrimonio residuo, e infine chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
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