Società in Accomandita Semplice (SAS)

La società in Accomandata semplice SAS, è una società di persone. Costituita da un minimo di due persone (naturali o giuridiche) può intraprendere attività commerciale e non. La caratteristica che rende particolare la SAS è la presenza di due tipologie di soci: accomandatario e accomandante la cui differenza sostanziale è nel tipo di responsabilità.

Caratteristiche principali della SAS

Come anticipato la caratteristica principale di questa forma societaria sta nel rapporto di responsabilità diversificato in base alla tipologia dei soci:

  • Soci accomandante: ha responsabilità limitate alla quota partecipativa messa a disposizione all’atto costitutivo. In tal modo il suo patrimonio personale non viene messo a rischio.
  • Soci accomandatari: ha responsabilità illimitata, qualora non riuscisse a rispondere con il patrimonio aziendale, i creditori possono accedere a quello personale del socio.

Come si costituisce una SAS

La Società in Accomandata Semplice SAS, viene costituita con atto notarile (pubblico o scrittura privata autenticata). Nell’atto verranno indicati i soci accomandanti e accomandatari, mentre nella ragione sociale compariranno solo i soci accomandatari (può esser sufficiente il nominativo di uno solo socio). L’atto, nel limite massimo di 30 giorni, dovrà essere depositato al registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza.

La società in accomandata semplice non prevede un capitale fisso o una quota minima per l’apertura.

Amministrazione di una SAS

La differenza tra soci accomandatari e accomandanti non risiede solo nella responsabilità finanziaria ma anche nella gestione propria della società.

I soci accomandanti non hanno possibilità di gestire, amministrare, trattare o concludere affari in nome della società. È possibile avere una speciale procura per un singolo affare ma nel momento in cui il socio accomandante opera concretamente in nome della società decade la limitazione della responsabilità, assume dunque responsabilità illimitata.

Se previsto dall’atto, il socio accomandante può prestare opera seguendo le direzioni degli amministratori, dando pareri, autorizzazioni, fornendo sorveglianza o compiendo ispezioni.

Ovviamente in quanto soci hanno diritto a partecipare agli utili, e quindi avere la comunicazione annuale del bilancio della società, nonché consultarne l’esattezza attraverso i vari documenti della società.

L’amministratore viene nominato/revocato attraverso il consenso dei soci accomandatari e la maggioranza dei soci accomandanti (non maggioranza di persone ma di capitale/quote).

Scioglimento della SAS

Le motivazioni valide per lo scioglimento delle società in nome collettivo valgono anche per le società in accomandata semplice.

Altra motivazione che può portare allo scioglimento di una SAS è la mancanza di soci accomandatari o accomandanti (la legge prevede sei mesi per ricostituire le due categorie di soci).

In fase di liquidazione, le responsabilità dei soci accomandanti restano limitate alla quota di capitale versata all’atto. Al contrario, per i soci accomandatari, qualora la liquidazione della società non bastasse i creditori possono attingere al patrimonio personale.

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