Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia.
Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni.
Normativa italiana
L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
- La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
- La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia (place of effective management);
- L’oggetto principale è localizzato in Italia.
A partire dal primo gennaio 2008 vige il comma 5 bis dell'articolo 73: salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.
