Domande e Risposte

Enoturismo e oleoturismo 2022: quale regime nella dichiarazione IVA?

Dichiarazione IVA 2022 per le attività di enoturismo e oleoturismo: quali adempimenti sono necessari? Riepilogo e elenco delle attività

La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria. La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica. Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo di imposta 2021.

Attività di enoturismo e dichiarazione IVA 2022

L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili 

  • registrate
  • soggette a registrazione nel periodo. 

Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata  al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2022.  Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Attività di oleoturistica e dichiarazione IVA 2022

Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili 

  • registrate
  • soggette a registrazione nel periodo. 

Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2022 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.

Attività di enoturismo: quali sono

Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti condecreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attivita', quali, a titolo esemplificativo,

  • le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
  • le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attivita' vitivinicola ed enologica in genere;
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
  • le attivita' di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.

Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attivita' enoturistiche:

  • apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
  • esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica;
  • ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
  • personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
  • l'attivita' di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto;
  • svolgimento delle attivita' di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:  titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.

Attività di oleoturismo: quali sono

Con il termine "oleoturismo" si intendono 

  • tutte le attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, 
  • le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, 
  • la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, 
  • le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

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