Il Disegno di Legge Delega approvato dal Governo in data 15 marzo prevede una serie di norme di innovazione del sistema fiscale. Nel dettaglio la legge Delega prevede novità in materia di imposte dirette e indirette.
Vediamo le novità in tema di IRPEF E IRES contenute nella bozza del provvedimento.
Riforma fiscale: le aliquote IRPEF che ci aspettano
La Legge Delega che dovrebbe arrivare in Parlamento per maggio 2023, in merito alla nuova IRPEF, fermo restando il principio costituzionale della progressività, mira a semplificare il sistema e garantire l'equità orizzontale tra l'altro attraverso:
- riduzione della pressione fiscale:
- nel breve periodo con la transizione a tre scaglioni, aliquote più basse,
- come obiettivo di legislatura la flat tax per tutti,
- revisione della tax expenditure, oggi più di 600 voci e 165 miliardi di spesa pubblica con ipotesi di forfettizzazione per scaglioni di reddito inclusi quelli assoggettati ad ipotesi sostitutive,
- equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati,
- estensione della flat tax incrementale anche ai lavoratori dipendenti.
Nella delega si interviene su tutte le categorie di reddito Irpef con finalità di razionalizzare e semplificare l'intero sistema, e si interviene quindi su:
- redditi agrari,
- redditi dei fabbricati,
- redditi di natura finanziaria,
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi di lavoro autonomo,
- redditi di impresa,
- redditi diversi.
Riforma fiscale: i principi della nuova IRES
L’articolo 6 della bozza di DDL Delega approvata dal Governo contiene principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società.
Il principio a cui si tende è quello secondo il quale il carico fiscale debba essere ridotto all’imprenditore che lascia nell’impresa la ricchezza creata condizionato a investimento e/o incremento della base occupazionale.
Nel dettaglio, i principi secondo i quali il governo intende revisionare il sistema di imposizione dei redditi delle società ed enti ed enunciati dallo stesso articolo sono i seguenti:
- Riduzione dell'aliquota Ires in caso di impiego in investimenti e in nuove assunzioni di una somma corrispondente al reddito entro i due periodi di imposta successivi alla sua produzione punto tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nel biennio sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio di attività d'impresa presumendo l'avvenuta distribuzione degli stessi si è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.
- Razionalizzazione semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili al fine di prevedere una disciplina omogenea un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine
- revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie fermo restando il contrasto all'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transazionali riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale attenendosi a determinati principi
- sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di aziende e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding nel rispetto dei relativi principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento
- previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività
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