Rassegna Stampa

Modello Redditi SC 2023: contributo di solidarietà temporaneo

Con Provvedimento n 55523 del 28 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello Redditi SC e relative istruzioni da utilizzare per la prossima dichiarazione relativa all'anno di imposta 2022: scarica qui Modello e Istruzioni.

Modello Redditi SC 2023: contributo di solidarietà temporaneo

A seguito degli straordinari aumenti dei costi dell'energia, per l’anno 2023, è istituito un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti:

  • che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
  • che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Secondo i commi da 115 a 119 dell'art 1 della legge di Bilancio 2023 il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività sopra indicate.

Nel modello SC2023 è stata prevista la sezione XXVII nel quadro RQ per la liquidazione del contributo straordinario. 

Esso è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’IRES conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Attenzione al fatto che l’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel rigo RQ106, va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Viene specificato che, il campo va compilato qualora gli importi delle corrispondenti voci che compongono il patrimonio netto non siano state dichiarate nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cui al predetto esercizio o dichiarato per un importo diverso da quello rilevante ai fini del contributo di solidarietà;
  •  in colonna 2, l’ammontare del contributo di solidarietà dovuto nei limiti del 25 per cento dell’importo di colonna 1, se compilata.

Contributo di solidarietà temporaneo: quando si paga

Il contributo è versato:

  • entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 utilizzando l’apposito codice tributo,
  • i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio,
  • i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Per completezza si sottolinea che con la Circolare n 4/2023 hanno fornito chiarimenti sulla determinazione del contributo di cui si tratta e sui soggetti tenuti e esonerati dal versamento.

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