In caso di operazioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’imposta è versata dal marketplace o dal venditore?
L'Agenzia delle Entrate nell'area tematica dedicata ai regimi speciali OSS e IOSS in risposta a specifico quesito chiarisce che l’articolo 14bis della Direttiva IVA stabilisce che nelle cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’interfaccia che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore nei confronti del privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA nei confronti dell’erario.
In particolare, chiarisce l'Agenzia, ai fini IVA, l’operazione principale B2C viene “scissa”, per presunzione, in due operazioni:
- la prima è un’operazione B2B, tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica;
- la seconda è un’operazione B2C tra quest’ultima e il consumatore finale.
Pr maggiore chiarezza le Entrate riportano uno stralcio delle Note Esplicative pubblicate dalla Commissione UE a settembre 2020, chiarificatrici del punto:
…”I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica saranno coinvolti nella riscossione dell'IVA su tali vendite. A tale proposito, nella direttiva IVA, è stata introdotta una nuova disposizione giuridica (articolo 14 bis) secondo la quale si considera che tali soggetti passivi, in determinate circostanze, effettuino le cessioni essi stessi e siano tenuti a contabilizzare l'IVA su tali vendite (disposizione relativa al fornitore presunto).
(…)
Un soggetto passivo, ossia un'interfaccia elettronica, non è considerato facilitare la cessione se:
- a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni (cfr. sezione 2.1.6.1); e
- b) non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato (cfr. sezione 2.1.6.2); e
- c) non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna di beni (cfr. sezione 2.1.6.3).
Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente da un soggetto passivo affinché quest'ultimo venga considerato non facilitare la cessione. Di conseguenza, anche se un soggetto passivo svolge soltanto una delle attività di cui sopra, può comunque essere considerato facilitare la cessione di beni.”